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Lo Statuto

Estremi dell'approvazione

  • Versione iniziale:  DPR n. 604 del 12.5.1977 (G.U. n. 233 del 27.8.1977)
  • Modifica art. 14 (Bilancio):  DPR n. 1099 del 24.11.1981 (G.U. n. 81 del 24.3.1982)
  • Modifica artt.3 (Scopo), 9 (Consiglio di Amministrazione), 11 (Direttore del Centro di Calcolo), 13 (Personale), 19 (Cassa):  DPR del 14.5.1988 (G.U.n.299del 22.12.1988)
  • Sostituzione "Ministero della Pubblica Istruzione" con "Ministero dell'Università e della R.S.T.":  Legge 9.5.1989, n. 168 (G.U.n.108 del 11.5.1989)
  • Modifica artt.6 (Sede), 8 (Presidente):  DM. del 25.3.1995 n. 906 (G.U.n. 162 del 13.7.1995)
  • Modifica artt.1,3,7,8,11,14-18:  DM del 28.02.2000 (G.U. n. 61 del 14.03.2000)
  • Revisione generale: CdA 21/12/2005: DM del 8.05.2006 (G.U. n.118 del 23.05.2006)
  • Modifica art.16: CdA 18.07.2007: DM del 30.03.2009 (G.U. n. 88 del 16.04.2009)
  • Revisione generale: CdA 4/11/2010: DM del 11.11.2011 (G.U. n. 273 del 23.11.2011).

ART. 1 - COSTITUZIONE DEL CONSORZIO

  1. Il Consorzio Interuniversitario CILEA, di seguito denominato Consorzio, è stato costituito per iniziativa del Ministero della Pubblica Istruzione e in forza dell’atto convenzionale sottoscritto, in data 4 marzo 1974, dai Rettori delle Università Statali di Milano, di Pavia, del Politecnico di Milano e delle Università libere Luigi Bocconi e Cattolica del Sacro Cuore.

    1.bis Il Consorzio rappresenta lo strumento organizzativo specializzato, appositamente costituito nell’esclusivo interesse degli Enti consorziati e deputato all’esecuzione degli affidamenti o degli incarichi provenienti da tali Enti.

  2. Il Consorzio ha personalità giuridica di diritto privato ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, di seguito denominato MIUR.
  3. Il Consorzio non ha scopo di lucro né diretto né indiretto
  4. Il Consorzio opera assumendo esclusivamente obbligazioni a carico del fondo consortile essendo espressamente esclusa la possibilità di contrarre obbligazioni da porre a carico e/o per conto dei consorziati.

ART. 2 - ENTI CONSORZIATI

  1. Fanno parte del Consorzio:

    a) gli Enti universitari che l'hanno promosso in virtù della convenzione di cui all’art. 1) comma 1;

    b) il MIUR che ne ha promosso la costituzione ai sensi dell’art. 1;

    c) le altre Università che sono entrate a farne parte successivamente, quali risultano dalle delibere del Consiglio di amministrazione del Consorzio fino al 31 dicembre 2009, che, insieme con gli enti di cui alle precedenti lettere a) e b) costituiscono gli enti consorziati ordinari;

    d) ogni altra Università che ne faccia domanda, previa approvazione della richiesta da parte dell’Assemblea dei Consorziati: tali Università possono richiedere di aderire, ed essere approvate, in qualità di enti consorziati ordinari o di enti consorziati associati.

  2. Possono altresì aderire al Consorzio, in qualità di enti consorziati ordinari o associati, gli Enti di Ricerca Nazionali riconosciuti ai sensi dell'art. 8 della legge n.168 del 9 maggio 1989, e successive modifiche, previa approvazione dell’Assemblea dei Consorziati della richiesta di adesione.
  3. Gli Enti Consorziati Ordinari partecipano a pieno titolo al Consorzio e al suo patrimonio, partecipano all’Assemblea dei Consorziati, di cui all’art. 7 e 8, e al Consiglio di Amministrazione, di cui all’art. 9.
  4. Gli Enti Consorziati Associati aderiscono al Consorzio ai soli fini della fruizione dei servizi da esso realizzati ed ai risultati delle attività ad esso affidate, secondo quanto definito nell’art. 3; partecipano all’Assemblea dei Consorziati, di cui all’art. 7 e 8, e sono rappresentati in quota nel Consiglio di Amministrazione, di cui all’art. 9.

ART. 3 - SCOPO

  1. Gli Enti consorziati realizzano a mezzo del Consorzio loro compiti di produzione di servizi ad alta potenzialità ed efficienza e di trasferimento applicativo di tecnologie per lo sviluppo e l’eccellenza del sistema nazionale dell’istruzione superiore e della ricerca. Il Consorzio ha, in particolare, lo scopo di realizzare nei confronti sia degli Enti consorziati sia di terzi, ma sempre nell’interesse degli enti consorziati le seguenti attività:

    a) promuovere l'utilizzo dei più avanzati sistemi di elaborazione dell’informazione a sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, e delle sue applicazioni, anche al fine di incrementarne la competitività;

    b)   garantire servizi di calcolo scientifico ad alte prestazioni al sistema nazionale della ricerca;

    c) favorire il trasferimento tecnologico nel campo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, anche promuovendo la costituzione di nuove iniziative produttive e favorendo le iniziative delle Università e degli Enti di ricerca consorziati;

    d) gestire un centro che, con proprie strutture e con opportuni e adeguati collegamenti, assicuri un servizio di elaborazione a tutti i consorziati;

    e) promuovere ed agevolare la diffusione in rete di informazioni e documentazione scientifica in formato digitale all’interno delle comunità accademica e della ricerca;

    f)    consentire l'utilizzo delle risorse anche ad altri Enti Pubblici e Privati sulla base di apposite convenzioni o contratti;

    g) elaborare, predisporre e gestire, nell’interesse del sistema nazionale dell’istruzione, dell’università e della ricerca, e senza oneri aggiuntivi, fatto salvo il contributo previsto nell’art. 16, comma 1, lettera b), appositi sistemi informatici;

    h) realizzare reti di collegamento a banda larga che facilitino l'utilizzo delle risorse da parte dei Consorziati e dei Ministeri interessati;

    i)  sviluppare ricerche ed iniziative per l'utilizzo più efficace ed innovativo delle potenzialità delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione disponibili, anche in collaborazione con altri enti e imprese.

  2.  In riferimento alle materie di cui al comma precedente, il Consorzio è tenuto a dare esecuzione alle decisioni di affidamento o di incarico provenienti dagli Enti consorziati, fermo restando il rispetto dei principi di economicità, efficienza ed efficacia nonché di autonomia tecnica ed esecutiva.
  3. Per conseguire i propri fini istituzionali il Consorzio può acquisire partecipazioni in società di capitali o altri consorzi ovvero demandare a soggetti terzi parte della sua attività.
  4. Le prestazioni rese dal Consorzio nei confronti di soggetti diversi dagli Enti consorziati devono presentare i caratteri indicati nei commi precedenti e sono individuate attraverso apposite distinte evidenze contabili. Sono consentite attività ulteriori, sempre nelle materie di cui al precedente comma 1, purché con carattere di non prevalenza, qualora funzionali al miglior perseguimento degli scopi consortili.

ART. 4 - DURATA E RECESSO

  1. Il Consorzio ha durata fino al 31 dicembre 2050, salvo disdetta da parte di almeno i due terzi degli Enti universitari che lo hanno promosso e di almeno i due terzi delle altre Università ed Enti Consorziati, e può essere prorogata.
  2. Ogni Ente consorziato può recedere previa comunicazione al Presidente del Consorzio almeno 12 (dodici) mesi prima della scadenza dell'esercizio finanziario.

ART. 5 - SEDE

  1. Il Consorzio ha la sede legale in Segrate (provincia di Milano).
  2. Per qualsiasi controversia il Foro competente è quello di Milano.

ART. 6 - ORGANI

Sono organi del Consorzio:

a) l’Assemblea dei Consorziati;

b) il Consiglio di amministrazione;

c) il Presidente;

d) il Direttore;

e) il Collegio dei revisori dei conti.

ART. 7 - ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI

  1. L’Assemblea dei Consorziati è composta da:

    a) i Rettori pro-tempore delle Università consorziate, o loro delegati;

    b) un rappresentante del MIUR;

    c) i Presidenti degli Enti di ricerca consorziati, o loro delegati.

  2. I componenti restano in carica finché sussistono i requisiti richiesti per l'appartenenza all’Assemblea. Il rappresentante del MIUR resta in carica per tre anni dalla nomina.
  3. Per la validità delle adunanze è necessaria in prima convocazione la presenza della maggioranza assoluta dei componenti e della maggioranza assoluta dei rappresentanti degli enti consorziati ordinari. In seconda convocazione è sufficiente la maggioranza assoluta dei rappresentanti degli enti consorziati ordinari.
  4. Le deliberazioni dell’ Assemblea sono assunte con voto favorevole della maggioranza dei presenti e della maggioranza dei rappresentanti degli enti consorziati ordinari; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Le deliberazioni relative ai punti d,e,f,g) di cui al comma 1 dell’art.8, devono inoltre essere prese con il voto favorevole del Presidente e del rappresentante del MIUR.
  5. L’Assemblea dei Consorziati è convocata per l'approvazione del piano di attività e dei bilanci, nonché ogni volta che il Presidente lo reputi necessario o che sia richiesto da almeno un terzo dei suoi componenti.

ART. 8 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

  1. L’Assemblea:

    a)  elegge tra i rappresentanti degli enti consorziati ordinari il Presidente e il Vice Presidente;

    b)  nomina il Consiglio di Amministrazione;

    c)  nomina e revoca il Direttore, su proposta del Presidente;

    d)  approva, su proposta del Presidente, il piano di attività e i bilanci del Consorzio con le annesse relazioni, preventivamente approvati dal Consiglio di Amministrazione;

    e)  delibera in merito alla gestione straordinaria della vita consortile;

    f)   approva i regolamenti di attuazione dello Statuto e di funzionamento degli organi e dei servizi;

    g)  delibera sulle modifiche di Statuto;

    h)  approva le richieste di adesione al Consorzio;

    i)    delibera su qualsiasi argomento posto all'ordine del giorno dal Presidente.

ART. 9 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

  1. Il Consiglio di amministrazione è composto da:

    a)      il Presidente,

    b)      il Vice Presidente;

    c)      il rappresentante del MIUR in seno all’Assemblea;

    d)  i rappresentanti degli Enti Consorziati Ordinari (Rettori pro-tempore delle Università consorziate ordinarie, o loro delegati, Presidenti degli Enti di ricerca consorziati ordinari, o loro delegati);

    e) un rappresentante ogni dieci Enti Consorziati Associati, designato dall’Assemblea dei Consorziati; nel caso che il numero degli Enti Consorziati Associati sia superiore a zero e inferiore a dieci un rappresentante;

    f)  il Direttore.

  2. I componenti restano in carica finché sussistono i requisiti richiesti per l'appartenenza all’Assemblea.
  3. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti.
  4. Il Consiglio di amministrazione delibera con la maggioranza dei presenti, salvo che nel caso previsto dal successivo comma 7; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
  5. Il Consiglio di amministrazione è convocato ogni qualvolta il Presidente lo reputi necessario o che sia richiesto da almeno tre componenti.
  6. Il Consiglio di amministrazione, nel rispetto del piano di attività approvato dall’Assemblea, ha il compito di:

    a)   approvare contratti e convenzioni;

    b)   approvare le partecipazioni del Consorzio a procedure a evidenza pubblica;

    c)    assumere obbligazioni;

    d)   deliberare spese;

    e)    assumere personale;

    f)  adottare, su proposta del Presidente, il piano di attività e i bilanci preventivo e consuntivo del Consorzio, con le annesse relazioni;

    g)  esercitare la gestione ordinaria e straordinaria, fatti salvi in quest’ultimo caso i poteri dell’Assemblea;

    h)  fissare i contributi di ammissione dei nuovi enti consorziati di cui all’art. 2, comma 1, lettera d) e comma 2.

  7. L’approvazione del Consiglio in merito al precedente punto f) del comma 6, deve essere espressa con il voto favorevole del Presidente e del rappresentante del MIUR.
  8. Il Consiglio di amministrazione presenta periodicamente una relazione all’Assemblea sulla attività svolta e riferisce su singole questioni a richiesta anche di uno solo dei componenti dell’Assemblea.

ART. 10 - PRESIDENTE

  1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea. Il Presidente:

    a) rappresenta legalmente il Consorzio, a tutti gli effetti;

    b) convoca l’Assemblea, la presiede e ne dirige i lavori;

    c) convoca il Consiglio di amministrazione, lo presiede e ne dirige i lavori;

    d) vigila sulla attuazione delle delibere assunte;

    e)esercita ogni altra attribuzione a lui deferita o dalle norme di legge o dall’Assemblea o dal Consiglio di amministrazione.

  2. Il Vice Presidente esercita le funzioni di Presidente nei casi di impedimento o assenza del Presidente.
  3. Presidente e Vice Presidente restano in carica per tre anni e possono essere confermati.

ART. 11 - DIRETTORE

  1. Il Direttore del Consorzio è nominato dall’Assemblea per tre anni solari e può essere riconfermato.
  2. Il Direttore può essere revocato dall’Assemblea prima della scadenza per gravi motivi.
  3. Il Direttore ha il compito di direzione e vigilanza di ogni attività del Consorzio; cura l’attuazione delle delibere assunte dal Consiglio di amministrazione ed esercita il suo mandato con le attribuzioni a lui deferite o dalle norme di legge o dal Consiglio di amministrazione.
  4. Il Direttore predispone il bilancio preventivo e il bilancio di esercizio.
  5. Il Direttore assume le obbligazioni nei limiti deliberati dal Consiglio di amministrazione.

ART. 12 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

  1. Il Collegio dei revisori dei conti è costituito da un presidente, due membri effettivi ed un supplente, nominati dal Consiglio di amministrazione su proposta del Presidente: uno dei componenti effettivi deve essere in rappresentanza del Ministero dell’Economia e delle Finanze, almeno uno dei componenti effettivi deve essere scelto tra i dirigenti del MIUR. I componenti del Collegio debbono essere iscritti al Registro dei revisori contabili.
  2. Il Collegio dei revisori dei conti dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere confermati.
  3. Il Collegio dei revisori dei conti esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione, esprime il proprio parere sulla proposta di bilancio preventivo e sulle sue variazioni ed attesta la corrispondenza dei risultati del conto consuntivo alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione del Consiglio di amministrazione. Nella stessa relazione il Collegio esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, efficacia ed economicità della gestione.

ART. 13 - PERSONALE

    1. L'organico, lo stato giuridico, il trattamento economico e previdenziale, del personale necessario al funzionamento del Consorzio, sono disciplinati con delibera del Consiglio di amministrazione sulla base della normativa prevista in merito dai contratti collettivi di lavoro concernenti il settore.
    2. La suddetta delibera sarà trasmessa al MIUR.

      ART. 14 - BILANCIO

      1. L’esercizio finanziario inizia il 1° gennaio di ciascun anno e termina il 31 dicembre successivo.
      2. L’Assemblea approva entro il 31 dicembre il bilancio preventivo e ne dà comunicazione agli Enti consorziati e al MIUR. Nel bilancio deve essere iscritto ogni anno un fondo di riserva.
      3. Entro il 30 Aprile di ogni anno l’Assemblea approva il bilancio dell'esercizio precedente, ne dà le comunicazioni di cui al comma precedente e lo trasmette alla Corte dei Conti.

      ART. 15 - CONTROLLO GESTIONE FINANZIARIA

      1. Il controllo sulla gestione del bilancio del Consorzio è esercitato dalla Corte dei Conti a norma degli articoli 2 e segg. della legge 21 marzo 1958, n. 259.

      ART. 16 - FINANZIAMENTI

      1. Le risorse finanziarie del Consorzio sono costituite:

        a) dai contributi versati dalle singole Università consorziate o dagli enti di cui all’art. 2, comma 2, all'atto dell'ammissione, che vanno a costituire il fondo consortile;

        b) dal contributo annuale erogato dal MIUR, anche in funzione delle attività poste in essere dal Consorzio ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a), b) ed f);

        c) da altri contributi erogati da amministrazioni pubbliche ovvero da enti pubblici e da elargizioni di privati;

        d) dai proventi di prestazioni effettuate su richiesta;

        e) in via straordinaria, per investimenti immobiliari o in apparecchiature tecnico-scientifiche, da mutui, finanziamenti e/o garanzie da parte di banche o di altri soggetti autorizzati per legge all'erogazione del credito.

      2. Le risorse costituenti il fondo consortile sono indivisibili ed è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali, salvo che per i residui derivanti dal caso di scioglimento del Consorzio.

      ART. 17 - SERVIZIO DI CASSA

      1. Il servizio di cassa è affidato, previa delibera del Consiglio di amministrazione, ad un Istituto di credito.

      ART. 18 - REGOLAMENTI

      1. Ove necessario per l'attuazione del presente statuto sono emanati dal Consiglio di ammini­strazione regolamenti di esecuzione.

      ART. 19 - MODIFICA DI STATUTO

      1. Le modifiche statutarie deliberate dall’Assemblea devono essere approvate dagli organi deliberanti di almeno due terzi degli Enti consorziati. Le stesse sono trasmesse al MIUR per gli adempimenti di competenza.

      ART. 20 - SCIOGLIMENTO DEL CONSORZIO

      1. In caso di scioglimento, le procedure di liquidazione del Consorzio sono affidate ad un Commissario nominato con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

      ART. 21 - SCIOGLIMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

      1. Fatta salva la competenza assembleare, il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca può disporre, anche a tutela degli interessi degli enti consorziati, lo scioglimento del Consiglio di amministrazione del Consorzio informandone preventivamente gli enti consorziati stessi, quando:

        a) risultino gravi irregolarità nell’amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie, che regolano l’attività del Consorzio;

        b) il conto economico chiuda con una perdita superiore al 30 per cento del patrimonio per due esercizi consecutivi, ovvero siano previste perdite del patrimonio di analoga gravità.

      2. Con il decreto di scioglimento di cui al comma 1, vengono nominati uno o più commissari straordinari, viene determinata la durata del loro incarico, comunque non superiore a sei mesi, nonché il compenso loro spettante. I commissari straordinari esercitano tutti i poteri dei Consiglio di amministrazione. I commissari straordinari provvedono alla gestione del Consorzio, ad accertare e rimuovere le irregolarità della gestione nonché a promuovere i necessari atti per il ripristino della gestione ordinaria e per il perseguimento dei fini istituzionali.
        
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